Contrattazione Integrativa di Istituto

Art. 21. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

 

 

Banca Dati - Contratti integrativi
13_contratto_integrativo_distituto_febbraio_2014.pdf
Contrattazione Integrativa d′Istituto 2017-2018.pdf
Contrattazione Integrativa di Istituto A.S. 2015_2016.pdf
Contrattazione Integrativa di Istituto A.S. 2016_2017.pdf
integrazione_contrattazione_2013-2014.pdf